STATUTO
Statuto della “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI VELOCIOR 1883”
TITOLO I
Articolo 1 – Denominazione e sede
- E’ costituita una Associazione dotata di personalità giuridica denominata ‘CANOTTIERI VELOCIOR 1883 Associazione Sportiva Dilettantistica’ con sede nel comune della SPEZIA viale Italia – piazzale Dogana snc.
- L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune. In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria.
- L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l’indicazione “Associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.
Articolo 2 – Colori ed Emblema dell’Associazione
La bandiera della Associazione (rettangolare 2×3) è formata da una croce diagonale azzurra in campo bianco, portante nel centro lo stemma della Associazione.
Lo stemma sociale consiste in uno scudo portante lo stemma della città della Spezia, addossato ad un trofeo formato simmetricamente da un remo e da una punta da una parte, da un remo e da un rampone dall’altra.
Inferiormente allo scudo, sopra un nastro svolazzante leggesi la scritta: “CANOTTIERI VELOCIOR 1883 – LA SPEZIA”. Completa lo stemma un timone appeso per cordoni centralmente al trofeo e sporgenti al di sotto del nastro.
E’ previsto un distintivo sociale formato da una fiamma di smalto bianco con croce azzurra. Nel quadro superiore contro l’asta della fiamma, si troveranno le iniziali – “S.C.V.” – intrecciate.
Articolo 3 – Oggetto
- L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
- È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.
- L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
- L’Associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche, ivi compresi la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportivo dilettantistiche connesse alla disciplina del CANOTTAGGIO e più in generale l’Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mediante l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni e dal CIP. L’Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.
- Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
- L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;
- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’Associazione;
- Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
- Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
- Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Associazioni affiliate.
- Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
- L’Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21
- L’Associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
Articolo 4 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati.
In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA
Articolo 5 – Soci
L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta, adottando l’apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo il quale dovrà valutare il possesso del richiedente di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche, senza discriminazione alcuna, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle Assemblee, e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne Statuto e Regolamento.
La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.
La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non può essere disposta per un periodo limitato; pertanto è espressamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa, e non è, in nessun caso, trasmissibile a terzi.
Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l’Associazione, nonché tra gli stessi Soci, si ricorrerà a quanto previsto all’articolo 25 del presente Statuto.
Il Socio, cessando per qualunque causa di far parte dell’Associazione, non ha diritto al rimborso delle quote pagate o ad altro e perde ogni suo diritto senza essere liberato dagli obblighi contratti a tenore del presente Statuto.
I soci espulsi non possono essere riammessi a far parte della Associazione.
I Soci si distinguono in:
A) SOCI ORDINARI: Sono i soci che su domanda scritta siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo. Costoro fruiscono di tutti i diritti che accorda lo Statuto: e cioè l’Amministrazione, la Direzione dell’Associazione e il diritto di voto nelle Assemblee.
I soci ORDINARI pagano una quota di iscrizione e una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Su richiesta possono diventare Soci ORDINARI, con il pagamento della sola quota associativa annuale, gli atleti/e che abbiano fatto parte della squadra agonistica per almeno tre anni e abbiano partecipato a campionati italiani oppure abbiano vinto un campionato italiano.
B) SOCI BENEMERITI: Sono i Soci che abbiano procurato alla Associazione agevolazioni nella esplicazione della sua attività sportiva, concessioni gratuite di materiali, sovvenzioni, ed in genere tutto quanto serva a valorizzare l’Associazione ed elevarne l’importanza; essi vengono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, con l’approvazione della maggioranza di una assemblea ordinaria di Soci.
Inoltre, i Soci che abbiano compiuto 80 anni di età e che abbiano un minimo di 50 anni di anzianità di iscrizione ininterrotta alla Associazione saranno, di diritto, proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria dei Soci per la nomina a Socio Benemerito.
L’Assemblea, valutato il comportamento dei proposti, che dovrà essere sempre stato esemplare e rispettoso dello Statuto e del Regolamento, approverà a maggioranza.
I Soci Benemeriti non pagano le quote sociali, hanno diritto al voto e possono ricoprire incarichi direttivi.
C) SOCI ONORARI: Sono le persone o gli Enti morali che, per meriti particolari o per speciali vantaggi arrecati alla Associazione, sono stati dichiarati tali da maggioranza di voti in Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono soggetti al pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto e possono ricoprire incarichi direttivi.
La distinzione di denominazione dei Soci è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti uguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi le modalità associative che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Articolo 6 Quote Associative
Il Consiglio Direttivo può deliberare una quota d’ingresso che il socio dovrà versare al momento della prima domanda di ammissione.
Il Consiglio Direttivo inoltre delibera l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.
Le quote associative annuali in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi se non per causa di morte.
Qualsiasi provento possa derivare all’Associazione dalla predisposizione di servizi ai Soci, dovrà essere finalizzato alla realizzazione dello scopo statutario di cui all’art. 3 dello Statuto.
Articolo 7 Diritti dei soci
L’Associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
I soci hanno diritto a:
- Partecipare alla vita associativa;
- Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto;
- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto;
- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’Associazione.
Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.
Articolo 8 Doveri dei soci
I soci hanno il dovere di versare le quote associative entro la data di scadenza prevista dal Consiglio Direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’Associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – Sanzioni disciplinari
Il C.D., in caso di infrazione al presente Statuto o al Regolamento o di comportamento scorretto di un Socio, può, dopo averlo invitato per iscritto a discolparsi, infliggergli, a seconda della gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni:
- Ammonizione
- Sospensione
Il socio, nel termine di 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, può impugnare il medesimo davanti al Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione in caso di recesso o di esclusione.
10.1- Recesso
Il socio è libero di recedere dall’Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio è obbligato a versare le quote associative fino alla data di decorrenza del recesso. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.
10.2- Esclusione
L’esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.
Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
TITOLO III DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
Articolo 11 Organi Sociali
- L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- Sono organi dell’Associazione:
• L’Assemblea dei Soci
• Il Presidente
• Il Consiglio Direttivo
• Il Collegio dei Probiviri
• Il Revisore Unico
Articolo 12 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto come precisato all’art 7.
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
L’assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento da un Vice-Presidente. In caso di impedimento di questi ultimi è convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:
a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio Direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio Direttivo gli argomenti all’ordine del giorno;
b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l’assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.
L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione.
L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione, e pubblicato sul sito dell’Associazione e/o esposto sulla bacheca societaria almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o, in caso di impossibilità di questi ultimi, dal consigliere più anziano.
L’assemblea nomina un segretario.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Il verbale dovrà essere riportato nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.
Articolo 13 – Assemblea Ordinaria
L’assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.
In particolare, l’assemblea ordinaria:
- Elegge, quando elettiva, a scrutinio segreto con due distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione ed i membri del Consiglio Direttivo;
- Elegge, quando elettiva, a scrutinio segreto il Revisore Unico;
- Elegge, quando elettiva, a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri;
- Approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell’Associazione;
- Delibera gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Per l’assemblea ordinaria elettiva il Segretario dell’Associazione disporrà preventivamente il materiale necessario e l’Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà la Commissione Elettorale composta da un Presidente e due Scrutatori. Le candidature presentate devono essere affisse in bacheca almeno sette giorni prima delle votazioni.
Articolo 14 – Assemblea Straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria:
- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’Associazione.
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un sesto degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, in questa fattispecie occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell’art.21 cc.
Articolo 15 – Presidente e Consiglio Direttivo
L’Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio Direttivo che si compone di un Presidente e 9 Consiglieri.
15.1 Presidente
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea elettiva Ordinaria e nei casi previsti dal presente Statuto, da quella Straordinaria.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione.
- Per l’elezione del Presidente occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati in assemblea.
- Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.
- Possono concorrere per l’elezione alla carica di Presidente i soci iscritti all’Associazione da almeno tre anni.
15.1.1 Durata del mandato
- Il Presidente, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico ed è rieleggibile.
- Il termine di quattro anni non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei Giochi Olimpici.
15.1.2 Impedimento temporaneo
In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.
15.1.3 Impedimento definitivo
In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni. Nell’ipotesi che si dimetta il Vice Presidente subentrerà l’altro Vice Presidente.
15.1.4 Dimissioni
In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio, che resterà in prorogatio per l’ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest’ultimo, unitamente al Vice Presidente più anziano, che deve provvedere, entro 60 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.
Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.
15.1.5 Decadenza
Il Presidente decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee di cinque Consiglieri.
15.2 Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa, predisponendone il Regolamento per il suo funzionamento.
- Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri, oltre al Presidente, tra i quali elegge: due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore di Sede, il Direttore Sportivo.
- I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli associati
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, riconosciute dal CONI e ove paralimpici riconosciuti dal CIP. Possono ricoprire cariche sociali i soci che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- Le votazioni per l’elezione dei Consiglieri, si svolgono successivamente all’elezione del Presidente, in seno all’Assemblea elettiva Ordinaria e nei casi espressamente previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria.
- Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Si riterrà legalmente riunito ove intervengano almeno 6 componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- I Membri del Consiglio Direttivo, che non intervengano per due o più volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio potranno essere dichiarati dimissionari e decadranno dalla carica.
- Se nel corso del quadriennio si rendessero vacanti i posti di uno o più membri, il Consiglio stesso procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
- Riducendosi il numero di membri a meno di 6 componenti, si procederà alle elezioni generali. I consiglieri cooptati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.
- Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un verbale delle proprie adunanze e deliberazioni, sottoscritte da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
- Il verbale deve essere messo a disposizione dei Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantire la massima diffusione.
- Il C.D. deve convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio, per la relazione morale e sportiva, per la votazione del programma da attuarsi nell’anno corrente e, trascorso il quadriennio di carica, per l’elezione del C.D., del Revisore Unico e dei probiviri.
- Il C.D. deve convocare i Soci in Assemblea Straordinaria quando vi sia richiesta scritta e motivata di almeno 1/6 dei Soci ORDINARI ed entro 30 giorni dalla presentazione di detta domanda o per eventuali modifiche da apportare allo Statuto o Regolamento.
- Il C.D. dà esecuzione al programma di attività e iniziative deliberato annualmente dall’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A tale scopo dispone dei fondi sociali, assume ed estingue prestiti, acquista e vende materiali, provvede a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti dal programma annuale nonché per la buona amministrazione della Società, ivi compresa la regolamentazione dell’utilizzo degli spazi sociali.
- Le spese non precisate dal programma sono da considerare straordinarie ed eccezionali e dovranno essere dal C.D. sottoposte alla approvazione della Assemblea.
- Il C.D., può infliggere sanzioni disciplinari secondo quanto previsto all’art.9.
- Per quanto riguarda le sanzioni di maggior rilievo il C.D. dovrà demandare il caso al Collegio dei Probiviri.
- Il Presidente rappresenta la Società e presiede le sedute del C.D. Ha la direzione della gestione sociale e firma col Segretario tutti gli atti sociali. A parità di voti, il suo voto decide della maggioranza.
- I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle sue mansioni e fanno le sue veci in caso di assenza.
- Il Segretario ha la responsabilità della Segreteria e di tutti gli atti della Società.
- Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell’Associazione e redige annualmente il rendiconto economico finanziario.
- Al Direttore di Sede è affidata la manutenzione e la sorveglianza dei locali e del materiale sociale, del quale tiene accurato inventario.
- Il Direttore Sportivo presiede la Commissione Sportiva composta da un Direttore Tecnico e dagli allenatori con i quali stabilisce in linea di massima l’attività sportiva della Società, il tutto in conformità alle istruzioni del C.D. che annualmente indica il limite massimo di spesa prevista per l’attività sportiva stessa.
- I Consiglieri, oltre alle mansioni generali, a cui sono tenuti in qualità di membri del C.D., possono essere chiamati a coadiuvare o anche a sostituire un altro membro del Consiglio stesso.
- Ai singoli Consiglieri possono essere affidati incarichi specifici, determinati preventivamente dal C.D.
- E’ espressamente fatto divieto per i membri del Consiglio, incluso il Presidente, di essere tesserati come Dirigenti presso altre società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio.
- Il C.D. potrà affidare temporaneamente incarichi anche a soci non facenti parte del Consiglio, ma ritenuti particolarmente idonei per specifiche mansioni.
Articolo 16 Collegio dei Probiviri
L’assemblea dei soci elegge unitamente al C.D. e con le stesse modalità il Collegio dei Probiviri, formato da tre soci (scelti tra i soci che godono di particolare buona fama, abbiano compiuto i quarant’anni e non ricoprano altre cariche sociali), ai quali sarà demandato il compito di:
- Decidere le questioni che possano insorgere circa l’interpretazione dello Statuto e del regolamento della Società e sulle eventuali opposizioni alle delibere del Consiglio
- Dirimere le controversie insorte tra i soci stessi; giudicare i ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari inflitti dal C.D.; istruire – su richiesta scritta del C.D., di uno o più Soci o d’ufficio – la pratica per comminare le sanzioni seguenti:
- Sospensione
- Esclusione
Il relativo provvedimento sarà affisso all’albo della Società e la sua esecuzione demandata al Consiglio Direttivo.
Articolo 17 Revisore Unico
L’assemblea dei soci elegge unitamente al C.D. e con le stesse modalità il Revisore Unico scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell’albo dei revisori contabili.
Il Revisore Unico effettua il controllo periodico trimestrale della contabilità senza interferire sul modo della spesa e redige annualmente una relazione da allegarsi al bilancio della Società da approvarsi dalla Assemblea.
Articolo 18 Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.14 punto 2.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Articolo 19 Obblighi di comunicazione
La nomina e le variazioni degli organi dell’ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 20 Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare.
Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 21 Patrimonio e risorse economiche dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili dell’Associazione acquistati o pervenuti comunque da privati o enti.
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di soci, enti e soggetti pubblici e privati,
- da eventuali fondi di riserva di utili o avanzi di gestione costituiti con le eccedenze di bilancio.
I mezzi finanziari sono costituiti:
- dalle quote associative annuali, dai contributi, dai corrispettivi specifici versati dai soci e tesserati per le attività sociali determinati dal Consiglio Direttivo,
- dai contributi di associazioni ed enti pubblici e privati,
- da lasciti e donazioni,
- dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti,
- dai proventi derivanti dalle attività e non organizzate dall’Associazione ed ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art.23 Rappresentanti degli atleti e dei tecnici
Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l’Associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all’Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.
TITOLO V DEI LAVORATORI E VOLONTARI
Articolo 24 – Prestazioni di Lavoro e Volontari
L’Associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Chap. I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 Clausola compromissoria
Per la soluzione di tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, relativi ai rapporti ed alla vita sociale, i Soci si impegnano ad adire le vie legali soltanto dopo aver sottoposto la questione al Collegio dei Probiviri.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.
L’arbitrato avrà luogo nei locali dell’Associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Il Consiglio Direttivo darà applicazione a quanto deliberato dal Collegio dei Probiviri.
Articolo 26 Scioglimento dell’Associazione e Devoluzione del patrimonio
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, con l’approvazione sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe. L’Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore fissandone i poteri.
- L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
- Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7.1 lettera h), del D.Lgs 36/2021.
Per il prosieguo, è fatto obbligo di conformare il presente Statuto alle direttive del CONI, nonché ai regolamenti della Federazione Italiana Canottaggio cui la ‘Canottieri Velocior 1883 ASD’ è affiliata.
Articolo 27 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’Associazione aderisce e quelle degli artt. 14 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

